LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta Nella persona del Giudice unico dott. Paolo Cominelli, ha pronunciato la seguente ordinanza, nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 777 del registro di segreteria, proposto da Bonino Dario, nato il 24 settembre 1953 ad Aosta, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Bonino, contro l'INPS; Visti gli atti di causa; Uditi, nella pubblica udienza del 24 febbraio 2016, l'avv. Nicola Bonino per il ricorrente, e l'avv. Patrizia Regaldo per l'INPS; Ritenuto in fatto Il ricorrente, dipendente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, inoltrava domanda di riscatto (nella misura di mesi quattro) di servizio non di ruolo prestato quale vice pretore reggente della Pretura di Donnas in Valle d'Aosta, nel triennio 1986-1988, e detta domanda veniva respinta dall'INPS con provvedimento dell'8 giugno 2015. Tale istanza era stata presentata in data 20 marzo 2015, al fine di poter rientrare nel regime pensionistico previsto dalla d.g.r. n. 261/2015 («piano di riduzione e dotazione organica della Giunta regionale in applicazione dell'art. 8, cominci terzo, della legge regionale n. 13/2014»). L'INPS motivava il rigetto affermando che «il periodo richiesto non e' riscattabile ai sensi delle norme vigenti per gli iscritti alla gestione previdenziale ex CPDEL, ne' e' ricongiungibile ai sensi della legge n. 1092/1973 poiche' non configurabile come rapporto di pubblico impiego». Contro il citato provvedimento di diniego, l'interessato presentava ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza, in data 26 giugno 2015. Decorsi 90 giorni da tale data, si formava il silenzio-rigetto, essendo decorso il termine di legge senza che l'amministrazione avesse provveduto in merito al ricorso. L'interessato ha pertanto impugnato il diniego dinanzi a questa sezione giurisdizionale, con gravame pervenuto il 2 dicembre 2015. Nel ricorso si argomenta che ai dipendenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta si applica il regio decreto 3 marzo 1938 n. 680, convertito con legge 9 gennaio 1939 n. 41, recante «Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali», il cui art. 67, al primo comma, lettera e), prevede la possibilita' di riscatto dei periodi di servizio «alle dipendenze dello Stato, in servizio di impiegato o di salariato anche non di ruolo, esclusi quelli prestati in qualita' di operai giornalieri». La citata norma deve ritenersi applicabile all'odierno ricorrente. Orbene, la citata norma di cui all'art. 67 del regio decreto n. 680/1938 e' stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 46/1986, «nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare il servizio prestato in qualita' di assistente volontario nelle Universita' o negli Istituti di istruzione superiore», ipotesi che e' invece prevista, per i dipendenti dello Stato, dall'art. 14, comma primo, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973. La Consulta ha ritenuto che tale differenza di trattamento fra i dipendenti dello Stato e quelli degli enti locali non fosse sorretta da idonea giustificazione in ragione di un criterio di proporzionalita' e ragionevolezza. La medesima ratio, sostiene parte attrice, va applicata al caso in esame, in cui si nega il riscatto del servizio quale vice pretore onorario, che e' invece ammesso, alla lettera b), dal piu' volte citato art. 14, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 («vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi»). Si chiede pertanto l'accoglimento del ricorso, dovendo il Giudice adottare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma da applicare. In mancanza di cio', si imporrebbe la rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 67 del regio decreto n. 680/1938. Considerato: che non appare accessibile l'ipotesi di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma da applicare, stante il tenore letterale della disposizione legislativa, che non consente opzioni ermeneutiche alternative, poiche' tale soluzione comporterebbe la pura e semplice disapplicazione della norma, e pertanto non si puo' che procedere alla rimessione alla Corte costituzionale della questione incidentale di legittimita'; che questo Giudice a quo ritiene sussistente la rilevanza della questione di costituzionalita' sollevata nel presente giudizio, poiche' il riconoscimento del diritto al riscatto, oggetto del petitum, non puo' avvenire se non attraverso la rimozione, a seguito di declaratoria di illegittimita' costituzionale, della mancata previsione di cui sopra s'e' detto, della riscattabilita' del particolare servizio di vice pretore onorario; che nel merito, la questione di legittimita' costituzionale della disposizione censurata deve ritenersi non manifestamente infondata; che in particolare sussistono, ad avviso di questo Giudice, i presupposti per sollevare la questione di legittimita' costituzionale della disposizione di cui all'art. 67 del regio decreto 3 marzo 1938 n. 680, per contrasto con gli articoli 3 e 36 Cost., con riguardo ai profili di seguito illustrati; che la Corte costituzionale, con sentenza n. 46/1986, si e' pronunciata su questione del tutto analoga a quella che viene oggi prospettata, dichiarando l'illegittimita' dello stesso art. 67 del regio decreto 3 marzo 1938 n. 680, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare il servizio prestato in qualita' di assistente volontario nelle Universita' o negli Istituti di istruzione superiore e affermando, testualmente che: «Le situazioni poste a confronto rivestono espliciti caratteri di omogeneita' che giustificano un identico trattamento normativo, per i fini della previsione dell'assistentato volontario tra i periodi di servizio riscattabili agli effetti della pensione. Non appare sorretta, infatti, da razionale fondamento la diversita' di trattamento emergente dalle due norme messe a raffronto (art. 67 R.d.l. 3. marzo 1938 n. 680 e art. 14 lettera c) decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092), a tenore delle quali chi abbia prestato servizio in qualita' di' assistente volontario e siasi, poi, immesso nei ruoli del personale dipendente dagli enti locali non ha la possibilita' di riscattare il detto periodo, facolta' spettante, per converso, a chi sia transitato nei ruoli del personale statale. E' bastevole, invero, a suffragare la avvertita, discriminante irrazionalita' - con la connessa esigenza di una equiparazione dei detti trattamenti normativi nell'ambito della presente fattispecie - considerare la comune matrice nell'attivita' lavorativa delle due categorie poste a confronto, esercitata e svolta in aree indubbiamente contigue della pubblica amministrazione, quanto ad essenza e finalita', tali da esigere, nelle carriere direttive, personale parimenti idoneo per preparazione e cultura, da porre - pertanto - su di una congenere piattaforma di status (sentenza n. 128 del 1981). Ne' cio' contrasta con la piu' volte riconosciuta discrezionalita' spettante al legislatore nel dettare discipline diverse, relativamente ai due ordinamenti pensionistici posti a confronto, i quali innegabilmente presentano differenze, attinenti, peraltro, ad aspetti meramente particolari (determinazione dei periodi di tempo ammessi a riscatto, misura della relativa contribuzione), rientranti, cioe', nella strutturazione propria, interna alla agibilita' del singolo ordinamento (sentenze n. 73 del 1979; n. 218 del 1984). In definitiva, la rilevata discriminazione appare essere frutto di un mancato adeguamento della disposizione denunciata, risalente al 1938 e non piu' sorretta, a fronte della evoluzione in materia qui sopra puntualizzata, da fondamento razionale alcuno ex art. 3 Cost. (il che assorbe ogni ulteriore verifica sul piano costituzionale)»; che, alla luce di detta pronuncia, appare non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' sopra illustrata, afferente a tematica del tutto analoga a quella che e' stata oggetto della sentenza n. 46/1986, relativamente, in questo caso, al riscatto del servizio prestato in qualita' di vice pretore onorario, anziche' di assistente volontario; che, per i motivi sopra esposti, in applicazione dell'art. 23 della legge costituzionale n. 87/1953, riservata ogni altra decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, questo Giudice solleva la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 67 del regio decreto 3 marzo 1938 n. 680, con riferimento agli articoli 3 e 36 Cost., con rimessione degli atti alla Corte costituzionale.